Il Fondo rotativo per le demolizioni delle opere abusive è uno strumento finanziario rotativo attraverso il quale la Cassa Depositi e Prestiti concede ed eroga anticipazioni (di risorse, di cassa, di liquidità), senza interessi, ai comuni per favorire e velocizzare la demolizione di opere abusive, in via surrogatoria rispetto ai responsabili degli abusi, ed il ripristino dei luoghi a seguito di attività repressive del giudice penale. Le predette risorse devono essere restituite entro 60 giorni dal recupero, volontario o coattivo, a carico dei responsabili degli abusi ovvero entro cinque anni dall'erogazione in caso di recupero infruttuoso.
Le modalità di contabilizzazione del suddetto fondo sono disciplinate dal punto 3.20-ter del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, recentemente inserito nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 dal D.M. 1° agosto 2019. In particolare, in base al citato punto 3.20-ter, per poter registrare correttamente l'operazione in questione è necessario procedere nel modo seguente:
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le entrate da Fondo vanno iscritte al Titolo VI (accensione prestiti - codice pcf: e.6.02.02.02.999 - anticipazioni non onerose da altri soggetti) e finanziano le spese per il rimborso del Fondo che vanno iscritte al Titolo IV (rimborso prestiti - codice pcf: u.4.02.02.02.999 - chiusura anticipazioni non onerose da altri soggetti);
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le entrate per recupero (volontario o coattivo) dai responsabili dell'abuso edilizio vanno iscritte al Titolo III (entrate extratributarie - codice pcf: e.3.05.02.04.002 - incassi per azioni di surroga nei confronti dei terzi) e finanziano le spese per l'intervento demolitorio e le correlate spese tecniche, ammnistrative e giudiziarie, che vanno iscritte al Titolo I (spese correnti - codice pcf: u.1.10.99.99.999 - altre spese correnti n.a.c.);
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le altre spese correnti (per commissioni di gestione, interessi moratori, ecc.) vanno iscritte al Titolo I (spese correnti - codice pcf: oneri finanziari/interessi passivi - usare capitoli già esistenti - solo al 5° anno ovvero nell'anno di restituzione dell'anticipazione) e sono finanziate con entrate correnti libere e comunque diverse da quelle derivanti dal recupero;
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l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità del 20% dell'entrata per recupero va iscritto nella missione 20 "fondi e accantonamenti" del Titolo I (codice pcf: fcde parte corrente - per cinque anni per il 20% all'anno - usare stesso capitolo "Fcde parte corrente" già acceso) e va finanziato con entrate correnti libere e comunque diverse da quelle derivanti dal recupero.
Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:
"Quesito n. 10 del 2/09/2019: Fondo rotativo per le demolizioni delle opere abusive"
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